Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti tipici locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con i piccoli comuni, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione, la pubblicizzazione e la commercializzazione, anche in via telematica, dei prodotti tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.
      2. Il Ministero delle comunicazioni adotta tutte le iniziative necessarie a garantire adeguata attenzione, da parte del concessionario del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, alle peculiarità storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali, economiche, artigianali ed enogastronomiche dei piccoli comuni, anche al fine di promuovere l'afflusso turistico in tali comuni.
      3. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono esporre al pubblico e vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni

 

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vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
      4. I piccoli comuni possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.